LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

CAPO II
 IL SISTEMA DELLE RETI CICLABILI
Art. 3
 (Le reti ciclabili)
1. Il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) è costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali.
2. Il SICID è costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili sovracomunali e dalle Reti ciclabili dei Comuni e degli altri soggetti istituzionali. Il SICID è coerente con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo.
3. Le reti di cui al comma 2 sono parte integrante del sistema regionale di mobilità delle persone ai sensi dell' articolo 3 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), come modificato dall'articolo 16, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto, della diminuzione dei tempi di spostamento, dell'abbattimento dei livelli d'inquinamento, della riqualificazione del territorio e della valorizzazione del paesaggio.
4. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), gli itinerari ciclabili s'identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 557/1999.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 4
 (La Rete delle ciclovie di interesse regionale- RECIR)
1. La Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) è parte integrante del sistema stradale regionale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.
2. La RECIR è individuata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 ed è realizzata e gestita dalla Regione tramite Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ovvero, previa convenzione, tramite le strutture degli EDR o dei Comuni interessati territorialmente.
3. Nelle more dell'approvazione del PREMOCI, la Regione prelocalizza con deliberazione della Giunta regionale gli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 5
 (La Rete sovracomunale - RSC)
1. La Rete sovracomunale (RSC) è parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza degli EDR e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti degli EDR confinanti non compresi nella RECIR.
2. La rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 8 ed è realizzata dagli EDR ovvero dai Comuni anche in forma associata. Gli EDR provvedono alla gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale e possono stipulare convenzioni con i Comuni al fine di garantire la manutenzione dei tratti di proprietà comunale, anche facendosi carico di parte degli oneri derivanti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 6
 (La Rete ciclabile comunale - RECIC)
1. La Rete ciclabile comunale (RECIC) è parte integrante del sistema stradale comunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni interne al territorio comunale.
2. La Rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 9 e viene realizzata e gestita direttamente dal Comune ovvero, previa convenzione, tramite le strutture degli EDR di riferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.