LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 4
 (La Rete delle ciclovie di interesse regionale- RECIR)
1. La Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) è parte integrante del sistema stradale regionale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.
2. La RECIR è individuata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 ed è realizzata e gestita dalla Regione tramite Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ovvero, previa convenzione, tramite le strutture degli EDR o dei Comuni interessati territorialmente.
3. Nelle more dell'approvazione del PREMOCI, la Regione prelocalizza con deliberazione della Giunta regionale gli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.