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Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 2
 (Obiettivi)
1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettività e di una miglior fruizione del territorio.
2. L'incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni scolastiche, nonché presso ogni altra associazione o Ente possa ritenersi utile per la diffusione di una nuova cultura della mobilità, sia attraverso interventi infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle intersezioni, atti a migliorare e incrementare l'offerta a favore della mobilità ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.
3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando l'integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse regionale, di cui all'articolo 4, e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto pubblico locale regionale, nazionale ed europeo.
4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare e orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 11, comma 3, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del SICID prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 10 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.