LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Strumenti di intervento)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione è autorizzata a concedere:
a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;
b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.
2. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge 150/2000 .