LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE
Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, le pubblicazioni escluse di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonché le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di priorità incentivanti di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, comma 5.
2. Il regolamento è emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
Art. 11
 (Divieto di cumulo di contributi)
1. Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), non possono accedere ai contributi della presente legge.
Art. 12
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 13
 (Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), e all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 1), e comma 2, lettera b), numero 1), si intendono soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.
Art. 14
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera a), e di cui all' articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera a), e di cui all' articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera b), e di cui all' articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 900.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2001 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.>>.

Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.