LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Imprese e organismi di informazione beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
c) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all' articolo 26 della legge 69/1963 , con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 233/2012 ;
d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;
e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
b) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.