1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
sistema informativo regionale: il sistema informativo costituito:
1) dalle emittenti radiofoniche e televisive, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, aventi un fatturato minimo derivante da attività tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro, che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;
2) dalle imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.