LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunità locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.
3.  
( ABROGATO )
4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e avuto riguardo all' articolo 42, terzo comma, della stessa legge regionale 53/1981 , la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione è effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 dd. 06/03/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 16 dd. 17/04/2019) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 1 della presente legge.
2Comma 3 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.