LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum

Art. 29
  (Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 59 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 59 bis
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
2. In caso di contemporaneità:
a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);
b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;
c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;
d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;
e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.>>.