1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 7, 7 bis, 9, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 42, 56 ter, 59, 60, 61 bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della
legge regionale 26/2014
;
b)
il comma 3 dell'articolo 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della
legge regionale 22 maggio 2015, n. 12
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla
legge regionale 26/2014
in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
c)
il comma 9 ter dell'articolo 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
f)
le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 36 della
legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
(Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
g)
gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della
legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
i)
gli articolo 2 e 24 della
legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
(Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);