LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 20
 (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)
1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all' articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'articolo 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre l'1 gennaio 2020.
2. Per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei Comuni è gestito:
a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016;
b) dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall' articolo 20 della legge regionale 6/2006 , come sostituito dall'articolo 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , come sostituito dall'articolo 14.
5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l'Ente gestore cessante e quello subentrante concordano le modalità per:
a) il trasferimento all'Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato dall'Ente cessante;
b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.