LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo IV
 Norme finali
Art. 23
 (Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015 ).
Art. 24
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 7 bis, 9, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 42, 56 ter, 59, 60, 61 bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della legge regionale 26/2014 ;
b) il comma 3 dell'articolo 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
c) il comma 9 ter dell'articolo 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
d) i commi 60 e 61 dell' articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);
e) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
h) gli articoli 23, 24, 28, 30 e 32 della legge regionale 20/2016 ;
i)
gli articolo 2 e 24 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

j) i commi 44 e 45 dell' articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
k) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 e i commi 2, 4, 8, 16 e 17 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
l) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali);
m) i commi 48 e 49 dell' articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
Art. 25
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dall'1 gennaio 2019.