LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 21
 (Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale.
2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/2003 , è prorogato al 31 dicembre 2020.