LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 19
  (Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 6/2006 )
1.
Dopo l' articolo 20 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:
<< Art. 20 bis
 (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni)
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.>>.