LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 14
  (Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale 6/2006 )
1.
L' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.>>.