LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di proseguire nell'attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS per la realizzazione dei relativi servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismoFVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
6. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di scuolabus ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
7. Il contributo di cui al comma 6 è assegnato sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa graduatoria è determinata sulla base delle seguenti priorità:
a) priorità 1: sostituzione di scuolabus a partire da quelli di maggiore vetustà ovvero sostituzione di scuolabus non adeguati al trasporto dei disabili;
b) priorità 2: acquisto di nuovo scuolabus da parte di Comuni privi di mezzi da sostituire.
8. Sono ammissibili le istanze presentate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8 bis. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui al comma 7, la quale conserva la propria validità sino al 31 dicembre 2022.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
10.
Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.>>.

11. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 23/2007 , come aggiunto dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
12.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<5 ter. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione, sulla base di specifico atto convenzionale, degli addetti ai servizi tecnico - nautici.>>.

13. Per le finalità di cui all' articolo 21, comma 5 ter, della legge regionale 22/1987 , come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
14. La Regione sostiene interventi infrastrutturali connessi alla proposta di variante localizzata del piano regolatore portuale di Monfalcone, di cui all' articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), e funzionali allo sviluppo del porto medesimo.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
16. In esecuzione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 22/1987 e dall' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), e al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un incremento dei traffici marittimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare, nel porto regionale di Porto Nogaro, gli interventi di infrastrutturazione necessari a migliorare e ampliare la viabilità di accesso al porto, nonché a sostenere l'intervento per l'interramento della linea elettrica.
16 bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.
16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
18. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole << , mediante la partecipazione finanziaria nella misura massima di 3 milioni di euro all'anno >> sono soppresse;

b)
al comma 11 le parole << e della correlata partecipazione finanziaria >> sono soppresse.

19. Alle finalità di cui all' articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009 , come modificato dal comma 18, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20.
Al comma 5 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole << spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << spese di investimento per la viabilità di interesse regionale >>.

21. Alle finalità di cui all' articolo 63, comma 5, della legge regionale 23/2007 , come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
22. In relazione alle finalità di cui all' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), gli stanziamenti previsti alla Tabella F per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010 , n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e allocati alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 4 (Altri trasporti), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono stabiliti nella misura di 3.200.000 euro per l'anno 2019, di 3.300.000 euro per l'anno 2020, di 3.550.000 euro per l'anno 2021, di 3.850.000 euro per l'anno 2022, di 4.200.000 euro per l'anno 2023, di 4.500.000 euro per l'anno 2024 e di 4.800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a 0,30 euro per passeggero che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico, arriva o parte dal Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di primo livello di "Trieste Airport", a parziale copertura degli oneri sostenuti per la gestione di detta infrastruttura.
22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale al fine di sostenere il piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione delle aree esistenti e alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del porto di Trieste.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 27/1996 e dell' articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").
26. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 25.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella F di cui al comma 31.
28.  
( ABROGATO )
(2)
29.  
( ABROGATO )
(3)
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
31. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 28 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
3Comma 29 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
4Comma 30 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
5Parole aggiunte al comma 22 bis da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
6Comma 22 ter aggiunto da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
7Comma 16 bis aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
8Comma 16 ter aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
9Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 18, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 2 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 3 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.