LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. All' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << , 2020 e 2021 >>;

b)
al comma 2 le parole e per gli anni 2019 e 2020 al 12,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << , per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento >>;

c)
al comma 3 le parole << e per gli anni 2019 e 2020 al 7,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << , per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento >>;

2. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 45/2017 , come modificati dal comma 1, è autorizzata a riconoscere alle Ater della Regione un ulteriore finanziamento destinato al Fondo sociale istituito con l' articolo 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
3. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
4.
Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 45/2017 dopo le parole << entro l'esercizio finanziario >> la parola << 2020 >> è sostituita dalla seguente: << 2021 >>.

5. In relazione al disposto di cui all' articolo 5, comma 19, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 4, sono previste minori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2020 e maggiori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. Per le finalità prevista dall' articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002 , come aggiunto dal comma 6, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Gorizia un contributo straordinario per lavori di adeguamento di immobili al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento di servizi offerti dalla Questura di Gorizia.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al tempio nazionale Maria Madre e Regina Monte Grisa di Trieste per i lavori di manutenzione urgente anche con riguardo a spese già sostenute.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
14.
Il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per le opere di urbanizzazione e riqualificazione incluse eventuali spese tecniche e generali finalizzate alla progettazione di nuovi interventi da realizzare nelle aree risultanti.>>.

15. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 11, della legge regionale 14/2018 , come sostituito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall' articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), a favore dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 3.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per sostenere gli ulteriori lavori necessari al completamento dell'intervento già finanziato ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
20. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 18 si applica la legge regionale 14/2002 .
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia contributi straordinari per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse.
23. Con regolamento regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione dei contributi di cui al comma 22.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
25.
Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole: << e la ristrutturazione funzionale >> sono soppresse.

26. Per le finalità previste dell' articolo 4, comma 16, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 25, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 30.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dove sono iscritti studenti con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
28. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 27 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 80, comma 1, L. R. 6/2019