Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio tecnico-economico per la definizione del piano di gestione delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ai fini dell'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua con le modalità previste dalla
legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile e a progetti per lo sviluppo sostenibile.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
6.
Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'
articolo 3, comma 11, della legge regionale 20/2015
, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8.
Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'
articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016
, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla costituzione di parchi tematici per la diffusione e formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile, sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
11.
All'
articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole <<
di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, i veicoli usati a "km 0" o usati devono essere stati immatricolati da meno di due anni.
>>;
b)
dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis.
Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
<<32 ter.
I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica.>>
12.
Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'
articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017
, come modificato dal comma 11, lettera a), e comma 32 bis, della
legge regionale 45/2017
, come inserito dal comma 11, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
13.
Al
comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole <<
di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
a trazione alternativa a benzina/elettrico,
>>.
14.
Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'
articolo 3, comma 22, della legge regionale 14/2018
, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, compreso l'acquisto dell'area interessata dall'intervento, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria, l'adeguamento al fine della raccolta dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'
articolo 183, comma 1, lettera mm)
, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
21. Con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
26.
Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2018
, come modificato dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
Note:
1Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2020
4Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 32, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Comma 15 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
7Comma 16 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
8Comma 17 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
9Comma 18 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
10Comma 19 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
11Parole aggiunte al comma 20 da art. 4, comma 61, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
12Parole aggiunte al comma 20 da art. 4, comma 61, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.