LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche per motivi umanitari, è istituito presso la Presidenza della Regione un fondo, nel limite annuo di 15 mila euro, cui fanno carico le spese a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a disporre con proprio atto, di propria iniziativa, la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
5.
Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << fino al 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2021 >>.

6. Alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: << Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità. >>;

b)
il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: << Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione. >>.

7. Per la finalità prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999 , come modificato dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 234.000 euro, suddivisa in ragione di 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui all'articolo 4, comma 27.
8.
Al comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << tra i dirigenti della pubblica amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << e in possesso di requisiti professionali coerenti con le attività da svolgere, >>.

9. Il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è posto in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.
10. L'organo gestore di cui all' articolo 28, comma 9, della legge regionale 13/2014 provvede alla liquidazione del Fondo entro il 30 giugno 2019. A tal fine:
a) in deroga all' articolo 28, comma 4, della legge regionale 13/2014 , liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, i contributi agli investimenti in favore degli enti locali impegnati a valere sulla contabilità del Fondo, non ancora pagati;
b) dopo aver effettuato i pagamenti di cui alla lettera a) riversa al bilancio della Regione la giacenza di cassa residua.
11. Fatti salvi i poteri attribuiti all'organo gestore dal comma 10, l'adozione degli atti del procedimento contributivo a valere sul Fondo di cui al comma 9 spetta agli uffici regionali competenti per materia.
12.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di finanze, sono rendicontate le operazioni di liquidazione del Fondo. A decorrere dal giorno successivo alla deliberazione, la procedura di liquidazione cessa e il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 13/2014 è soppresso.

13.
È abrogato l' articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nonché, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione di cui al comma 12, l'articolo 28 della legge regionale 13/2014 .

14. Le entrate previste dal comma 10, lettera b), affluiscono, relativamente alle entrate di parte corrente, al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e, relativamente alle entrate in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
15. Negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse, sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella N relativa agli effetti finanziari derivanti dalla liquidazione del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 13/2014 .
16.
Al fine di consentire la realizzazione dell'attività programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), l'importo di 10.537 euro a integrazione delle risorse versate dalla Provincia di Udine relativamente al periodo della propria partecipazione associativa e a completamento dell'ultima quota annuale prevista.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 10.537 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
18. È rimesso il debito residuo del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 3.171.232,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
20. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), assumendone a proprio carico l'ammortamento, prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, sono trasferite ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.
21. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti a mutui in materia di edilizia scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale la somma di 5.044.732,44 euro per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
22. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti al mutuo per la realizzazione del progetto di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica delle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine da adibire a Orto botanico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Martignacco sino all'importo massimo di 84.465,67 euro per il completamento dell'intervento in questione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5.044.732,44 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 84.465,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà nei Comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.
25 bis. Il finanziamento è concesso e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del servizio competente, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.
25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.
25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
27. Nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina organica in materia di cooperazione e al fine di intervenire con misure indennitarie a favore di soci e prestatori di società cooperative che hanno subìto un pregiudizio economico in esito ad azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di gestione o controllo, viene accantonato a fondo globale l'importo di 3.500.000 euro alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
28. La disciplina organica di cui al comma 27, stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi, gli importi degli indennizzi e le modalità di concessione.
29. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1Comma 25 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
2Comma 25 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 7, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole aggiunte al comma 25 ter da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
5Comma 25 quater aggiunto da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 13/2019
6Parole aggiunte al comma 25 quater da art. 6, comma 11, L. R. 15/2020
7Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 6, comma 32, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Integrata la disciplina del comma 25 da art. 6, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.