LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.135.364.846,33 euro, suddivisi in ragione di 8.102.342.968,62 euro per l'anno 2019, di 6.710.237.121,11 euro per l'anno 2020 e di 6.322.784.756,60 euro per l'anno 2021 avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9 e dalla Tabella A3 di cui al comma 11.
2. Ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 38.284.188,17 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.
4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A1.
10. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A2.
11. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall' articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i primi mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3.