LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), dopo le parole << appartenenti allo Stato >> sono inserite le seguenti: << o ad altri enti pubblici >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 23/2015 , come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
3.
Dopo l' articolo 27 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 27 quater
 (Promozione della cultura storica ed etnografica)
1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) il recupero della memoria storica ed etnografica e la ricostruzione di vicende storiche attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi;
b) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro.
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.
5. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera b), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera c), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.
6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.>>.

4. Per le finalità previste dall' articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 3, è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli, quale capofila del progetto Sportland "Comunità europea dello sport 2019", un contributo straordinario per il supporto nell'organizzazione delle attività connesse a tale progetto, alla luce della particolare rilevanza che questo riveste per la promozione dello sport e del benessere, nonché per la valorizzazione del territorio di riferimento.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
7. All' articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Contributi per eventi sportivi eccezionali >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.>>;

e)
al comma 4 le parole << non può superare l'importo di 20.000 euro ed >> sono soppresse.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 12 della legge regionale 8/2003 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. In coerenza con il progetto di candidatura a Sito Unesco del territorio del Collio goriziano, italiano e sloveno, al fine di valorizzare e promuovere il territorio regionale attraverso il sostegno alla candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia, finalizzato alla realizzazione di iniziative concorsuali e progetti atti a preparare e sostenere la candidatura medesima sino all'importo massimo annuo di 200.000 euro.
10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa contenente il dettaglio delle iniziative concorsuali e dei progetti da realizzare e i preventivi di spesa di ciascuno di essi.
11. Per le finalità di cui al comma 9 relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
12.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.>>.

13. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.
14.  
( ABROGATO )
(7)
15. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
16. Alle finalità di cui al comma 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 31,1 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 23,9 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 19,6 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 25,4 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
18. Alle finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
19. Al fine di stimolare le caratteristiche di innovazione e le potenzialità delle imprese culturali e creative regionali, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di servizi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le realtà regionali attive in tale ambito, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster regionale cultura e creatività. Il cluster viene definito ai sensi della normativa europea in materia, quale soggetto deputato a potenziare il settore culturale e creativo, riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, e a mettere a sistema tutti gli attori coinvolti, per potenziare l'attrattività della Regione da un punto di vista culturale.
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale, in continuità con le azioni di sistema già sviluppate in sinergia con i principali stakeholder di riferimento anche nell'ambito dei progetti europei attuati dalla Regione in materia di sostegno ai settori culturale e creativo, e nell'ambito delle iniziative condotte nell'anno 2018 ai sensi del comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata a pubblicare un bando per raccogliere candidature finalizzate a divenire soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.
21. Il bando di cui al comma 20 è emanato dalla Direzione centrale cultura e sport, e stabilisce tra l'altro:
a) le tipologie di soggetti ammissibili a presentare la candidatura a divenire gestore del cluster regionale cultura e creatività; il soggetto gestore è una persona giuridica, ivi inclusi soggetti costituiti in associazioni temporanee di scopo ovvero in forma consortile, che ha o si impegna a stabilire una sede operativa sul territorio regionale;
b) le tipologie di costi ammissibili;
c) la procedura di presentazione e selezione delle candidature;
d) le modalità e l'intensità di erogazione del contributo regionale;
e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;
f) le procedure di verifica sul funzionamento del cluster.
22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
23.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 i commi 34 e 35 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

24. Al fine di preservare e valorizzare i beni di rilevante interesse storico e culturale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il completamento del recupero e del restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.
25. Per le finalità di cui al comma 24, la Parrocchia presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.
26. In deroga a quanto disposto dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 25 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato, entro il limite delle risorse disponibili.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Tiri a Segno Nazionali sezioni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario nel limite massimo di 120.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro.
29. Per le finalità previste dal comma 28 i Tiri a Segno Nazionali sezioni del Friuli Venezia Giulia presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda, del relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grimacco un contributo per la ristrutturazione urgente della palestra di Liessa, che risulta inutilizzabile e del limitrofo campetto polifunzionale.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle opere. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la relativa erogazione e le modalità di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole soppresse al comma 9 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 9 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole soppresse al comma 10 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
4Integrata la disciplina del comma 9 da art. 47, comma 2, L. R. 6/2019
5Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 38, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole aggiunte al comma 9 da art. 6, comma 38, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 14 abrogato da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.