LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio tecnico-economico per la definizione del piano di gestione delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ai fini dell'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile e a progetti per lo sviluppo sostenibile.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
5.
Prima della lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è inserita la seguente:
<<0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;>>.

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 11, della legge regionale 20/2015 , come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7.
Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo la parola << smaltimento >> sono inserite le seguenti: << , oppure per il solo smaltimento, >>.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla costituzione di parchi tematici per la diffusione e formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile, sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
11. All' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole << di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici. >> sono sostituite dalle seguenti: << di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, i veicoli usati a "km 0" o usati devono essere stati immatricolati da meno di due anni. >>;

b)
dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
<<32 ter. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica.>>

12. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 11, lettera a), e comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 , come inserito dal comma 11, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
13.
Al comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa >> sono sostituite dalle seguenti: << a trazione alternativa a benzina/elettrico, >>.

14. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 22, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di società e di associazioni sportive, dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive anche di carattere continuativo, che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres..
16. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 15 e di rendicontazione della spesa, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
17. Gli enti di cui al comma 15 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 16. Per l'anno 2019 le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 16.
18. Il contributo di cui al comma 15 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2019, di 185.000 euro per l'anno 2020 e di 225.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
21. Con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
25.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << del servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'attività >>.

26. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2020
4Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 32, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Comma 15 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
7Comma 16 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
8Comma 17 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
9Comma 18 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
10Comma 19 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.