LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.>>;

b)
dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
<<h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti.>>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, anche in quiescenza, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.
1. ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.>>;

d)
al comma 3 dell'articolo 44 bis dopo le parole << convenzioni o accordi tra gli enti >> sono aggiunte le seguenti: << , anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici >>;

e) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.>>;

2)
dopo il comma 4 bis la numerazione del successivo comma << 4 bis >> è sostituita dalla seguente: << 4 ter >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56 le parole << entro l'1 marzo di ogni anno con le modalità e secondo quanto stabilito dai commi 56.1, 56 bis, 56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater >> sono soppresse;

b)
al comma 56.1 le parole: << anche più di >> sono soppresse;

c)
al comma 56 bis 2. il periodo: << Il venir meno di condizioni che modificano la posizione in graduatoria comporta la revoca del finanziamento. >> è sostituito dal seguente: << Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. >>;

d)
il comma 56 ter è sostituito dal seguente:
<<56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.>>;

e)
al comma 56 quater dopo le parole << possono essere autorizzate modifiche >> sono inserite le seguenti: << al termine per la presentazione delle domande, >>.

3.
Al comma 1 quater dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), il periodo: << Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all' articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo. >> è soppresso.

4.
Al comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le parole << il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. ( Decreto legislativo 42/2004 . Legge regionale 5/2007 , articolo 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale) >>.

5. All' articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>;

b)
al comma 2 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>;

c)
al comma 3 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>.

6. All' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>;

b)
al comma 43 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>.

7.
Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole: << per l'anno 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2018-2019 >>.

8. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << finalizzati all'estensione >> sono sostituite dalle seguenti: << , nonché per l'estensione >>;

b)
dopo le parole << innovazione digitale >> sono aggiunte le seguenti: << in ottica Smart City >>;

c)
le parole << in materia di sviluppo di reti >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di ICT e sviluppo di reti >>.

9.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo. >>.

10. Il disposto di cui al comma 9 si applica ai procedimenti in corso e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
11. All' articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'ultimo periodo del comma 26 è soppresso;

b)
al comma 27 le parole << che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere >> sono sostituite dalle seguenti: << titolari di diritti reali >>;

c)
al comma 29 le parole: << con l'atto di prenotazione >> sono soppresse;

d)
dopo il comma 29 è inserito il seguente:
<<29 bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.>>;

e)
al comma 30 le parole << , mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >> sono sostituite dalle seguenti: << e territorio >>;

f)
il comma 31 è sostituito dal seguente:
<<31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall' articolo 59 della legge regionale 14/2002 , così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.>>.

12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale 19/2009 , né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici.>>.

13.
Il comma 6 bis dell'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), è sostituito dal seguente:
<<6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA.>>.

14.
Dopo il comma 9 quater dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:
<<9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.>>.