Art. 9
(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
4.
All'
articolo 17 della legge regionale 18/2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole: <<
e del fondo ordinario per gli investimenti
>> sono soppresse;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.>>.
5.
All'
articolo 20 della legge regionale 18/2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 6 le parole: <<
anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale
>> sono soppresse;
b)
al primo periodo del comma 9 le parole <<
e comunque nel
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il
>>;
c)
il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: <<
Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 bis.
>>.
7.
All'
articolo 27 della legge regionale 18/2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole: <<
all'ente locale e
>> sono soppresse;
b)
al primo periodo del comma 5 dopo le parole <<
comma 4
>> sono inserite le seguenti: <<
e gli conferisce l'incarico
>>;
c)
il comma 6 è abrogato;
d)
al comma 7 le parole <<
comma 6
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 5
>>.
11.
Il
comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015
è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.>>.
13. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville e chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali e architettoniche e delle specialità gastronomiche della zona, di cui all'accordo quadro stipulato il 16 marzo 2009 tra la Regione e i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor è fissata, per il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, al 30 settembre 2019 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2024.
14.
Al
comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017
le parole <<
comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione
>>.
17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.
18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.
19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.
23.
Le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21
(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla Direzione competente in materia di sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.
24.
Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 23, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente da apposito bando ai sensi dell'
articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime.
Note:
1Parole aggiunte al comma 25 da art. 9, comma 8, L. R. 16/2019
2Comma 20 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
3Comma 22 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
4Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2021
5Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 12, L. R. 13/2022