LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Ambiente ed energia)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente:
<<8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016 , nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall' articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016 . Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.>>.

3. All' articolo 47 bis della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

4.
Al comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << Fino alla devoluzione del patrimonio di EZIT in liquidazione ai sensi dell' articolo 10, comma 5 duodecies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino al 31 dicembre 2019 >>.

5.
Dopo la lettera f ter) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:
<<f quater) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.