LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.>>;

b)
i commi 6 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;

c) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 117/2017 , l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.>>;

2)
i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. Con riferimento all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2012 e agli articoli 24 e 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)), i termini per la presentazione del rendiconto per l'anno 2018 sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Al comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

4.
Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana.>>.

5.
Dopo la lettera f ter) del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:
<<f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale.>>.

6.
Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<10. La cartellonistica stradale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.>>.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 24, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all' articolo 24, comma 2, della medesima legge regionale 29/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento per l'esercizio 2019 di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2018.
8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2014 possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2018.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'organizzazione di attività e servizi educativi, nonché per il sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena anche nel caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione del contributo concesso inizialmente, fissati o per i quali sia stata regolarmente richiesta la proroga.
11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini precedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.
12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.