LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 8
  (Direzione strategica aziendale e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari)
1. La direzione strategica degli enti di cui all'articolo 3 è costituita come di seguito:
a) per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
b) per l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e per le Aziende sanitarie universitarie, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
c) per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore scientifico.
2. Al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili.
3. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7, partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza, con particolare riferimento alle decisioni relative al processo di pianificazione aziendale strategica in materia sociosanitaria, al fine di garantire, anche tramite l'individuazione degli assetti organizzativi più adeguati, risposte integrate ai bisogni di salute complessi dei cittadini.
4. Il direttore dei servizi sociosanitari, in particolare:
a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario concorrendo, anche tramite la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;
b) coordina le attività di rilievo sociosanitario, come definite dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle a soddisfazione dei bisogni delle persone non autosufficienti o in condizione di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, delle persone con disabilità, dei minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, delle persone con problemi di dipendenze patologiche o di disturbi mentali;
c) assicura il costante raccordo e coordinamento con la direzione sanitaria, anche al fine di orientare la persona con bisogni complessi nella rete dei servizi;
d) garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando i rapporti con i Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
e) svolge, per gli aspetti di competenza e in coordinamento con le altre direzioni, funzioni di indirizzo dei rapporti con i soggetti pubblici e privati e con gli enti del Terzo settore, parte della rete dell'offerta sociosanitaria, al fine di perseguire il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti;
f) tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7;
g) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, qualora l'Azienda sanitaria regionale ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992;
h) favorisce il raccordo e il coordinamento delle funzioni garantite a livello di assistenza distrettuale.
(3)
5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi del decreto legislativo 171/2016 .
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 13/2025
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 13/2025
3Comma 4 sostituito da art. 8, comma 14, lettera c), L. R. 13/2025