LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 5
 (Collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Trieste e di Udine)
1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università degli studi di Trieste e di Udine per garantire l'integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca sono svolti per concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 517/1999 .
2. Per realizzare il coordinamento delle relative funzioni istituzionali tra la Regione e le Università, attraverso le Aziende sanitarie universitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è stipulato il protocollo d'intesa ai sensi del decreto legislativo 517/1999 .
3. Nell'ambito di quanto disposto al comma 2, le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Università sono assicurate prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine, come specificato all'articolo 9. Qualora in detti presidi non siano disponibili adeguate strutture, la Regione e l'Università concordano con appositi atti l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito in attuazione dell' articolo 20, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE ).
4. Sino alla stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa continua a trovare applicazione il protocollo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.