LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

TITOLO II
 DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
 (Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Per effetto dell'avvio del processo di ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale dall'1 gennaio 2019 decadono, con stessa decorrenza, gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari in essere al 31 dicembre 2018, presso i seguenti enti:
a) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
d) Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
e) Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.
2. Nelle more della nomina dei direttori generali sono nominati, con decorrenza 1 gennaio 2019, i seguenti commissari straordinari:
a) il commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute;
b) il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
c) il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli".
3. I commissari straordinari di cui al comma 2 sono nominati per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi. Ai commissari straordinari si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale. Per l'individuazione dei commissari di cui al comma 2, lettere b) e c), è acquisita l'intesa da parte dell'Università entro otto giorni dalla proposta regionale e, decorso tale termine senza formale e motivato diniego da parte del Rettore, l'intesa s'intende acquisita e l'Amministrazione regionale procede comunque alla nomina del commissario.
4. I commissari straordinari di cui al comma 2, oltre a esercitare tutti i poteri di gestione degli enti cui sono preposti, devono predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, coordinando le relative attività in relazione a quanto disposto all'articolo 11. In funzione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, dall'1 gennaio 2019 il presidio ospedaliero di Udine costituisce funzionalmente hub di riferimento per le sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova. I commissari di cui al comma 2, lettere b) e c), in particolare, regolano con intesa quanto disposto all'articolo 11, comma 4, lettera b), e comma 6, lettera b), assicurando la continuità dell'assistenza attraverso il mantenimento delle prestazioni e lo sviluppo dei servizi resi nei presidi spoke.
5. Il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla nomina, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ente cui è preposto mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992 .
6. I commissari straordinari, entro il 31 dicembre 2019, elaborano per la parte di competenza un atto di organizzazione e di funzionamento per i nuovi costituendi enti del Servizio sanitario regionale, affinché entro sei mesi dalle nomine dei nuovi direttori generali questi ultimi adottino l'atto aziendale di cui all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992 .
7. Fino all'adozione di ogni nuovo atto aziendale continua a trovare applicazione l'atto aziendale esistente.
8. I commissari straordinari provvedono, mediante reciproche intese, a definire i rapporti di debito e di credito inerenti alle spese di manutenzione, alla regolazione dei rapporti giuridici in corso alla data del trasferimento dei beni e all'eventuale assegnazione in uso di immobili, o parte di essi, a titolo oneroso o non oneroso.
9. I commissari straordinari, nell'esercizio delle relative funzioni, sono coadiuvati, per ciascuna azienda cui sono preposti e per la durata del commissariamento, da due vicecommissari straordinari cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e da un ulteriore vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari ove previsto. Il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute è coadiuvato da due vicecommissari straordinari, cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni di direttore amministrativo e i poteri e le funzioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, nonché, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), da un ulteriore vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario. I vicecommissari sono nominati dal commissario che li individua tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 . Ai vicecommissari, ivi compreso il vicecommissario con funzioni di coordinamento, si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori amministrativo, sanitario o sociosanitario degli enti del Servizio sanitario regionale.
10. Gli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
 (Trasferimento dei beni mobili e immobili)
1. I commissari straordinari di cui all'articolo 12, in relazione all'assetto di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, come disposto dall'articolo 11, previo parere del commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, adottano l'atto ricognitivo dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento e lo trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, in relazione all'assetto di cui all'articolo 11, avviene a titolo gratuito.
3. Ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 502/1992 , costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, recante la presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1.
Art. 14
 (Norma transitoria)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 20 della legge regionale 49/1996 , il termine del 31 dicembre in relazione all'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019 è prorogato al 31 marzo 2019.
2. Nelle more della costituzione delle Conferenze dei sindaci di cui all'articolo 7, il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari è assunto a maggioranza di voti espressi dai Comuni, rientranti nel territorio di competenza di ciascuna azienda, e viene reso dal sindaco più anziano d'età.
Art. 15
 (Norma finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede con il fondo sanitario regionale.
Art. 16
 (Modifiche e abrogazioni)
1. I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all'elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 171/2016 .
2.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'articolo 14, comma 1, l'articolo 32, l'articolo 35, commi 1 e 2, e l'articolo 36 della legge regionale 17/2014 ;
c) dall'1 gennaio 2019, l'articolo 7 della legge regionale 17/2014 ;
d) dall'1 gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014 ;
e) dall'1 gennaio 2020, l'articolo 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della legge regionale 17/2014 .
3.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), >> sono soppresse.

4.
Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.

Art. 17
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano il decreto legislativo 502/1992 , il decreto legislativo 517/1999 e le altre norme statali e regionali vigenti.
Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.