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Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 8
 (Direzione strategica aziendale)
1. La direzione strategica degli enti di cui all'articolo 3 è costituita come di seguito:
a) per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
b) per l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e per le Aziende sanitarie universitarie, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;
c) per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore scientifico.
2. Al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili.
3. Il direttore dei servizi sociosanitari tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci.
4. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7:
a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario;
b) partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria, e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;
c) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali qualora l'azienda sanitaria ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992 ;
d) assicura funzioni di vigilanza e coordinamento delle funzioni garantite dai distretti.
5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi del decreto legislativo 171/2016 .