LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 6
 (Articolazione delle Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 3, attraverso le relative strutture, erogano le prestazioni per assicurare i seguenti livelli di assistenza:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
2. Le Aziende di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), ai sensi dell' articolo 3 quater del decreto legislativo 502/1992 , articolano i relativi ambiti territoriali in distretti individuati dal relativo organo di vertice, previo parere obbligatorio dei Comuni coinvolti da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, garantendo una popolazione minima di almeno cinquantamila abitanti. Sono concesse deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei comuni turistici e delle zone a bassa densità della popolazione residente.
3. Il territorio di competenza del distretto coincide con il territorio dell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, o ne è multiplo; qualora detto ambito abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti, il territorio di competenza del distretto potrà costituirne frazione.