LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 3
 (Enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:
a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
b) l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).
2. Il Servizio sanitario regionale è composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da:
a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO).
3. Per gli enti di cui al comma 1 trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo 517/1999 .
4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 16, L. R. 13/2019
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L. R. 22/2019