LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 16
 (Modifiche e abrogazioni)
1. I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all'elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 171/2016 .
2.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'articolo 14, comma 1, l'articolo 32, l'articolo 35, commi 1 e 2, e l'articolo 36 della legge regionale 17/2014 ;
c) dall'1 gennaio 2019, l'articolo 7 della legge regionale 17/2014 ;
d) dall'1 gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014 ;
e) dall'1 gennaio 2020, l'articolo 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della legge regionale 17/2014 .
3.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), >> sono soppresse.

4.
Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.