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Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2018
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 11
 (Assetto degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, dall'1 gennaio 2019, data della sua costituzione, succede nel patrimonio e nelle funzioni dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all' articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
2. All'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone, con la medesima decorrenza di cui ai commi 4 e 6, viene denominata "Azienda sanitaria Friuli Occidentale".
4. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con sede legale a Trieste, dalla data della sua costituzione, che interverrà entro l'1 gennaio 2020, succede:
a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
b) in parte del patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino.
5. All'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come individuati al comma 4.
6. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede legale a Udine, dalla data della sua costituzione, che interverrà entro l'1 gennaio 2020, succede:
a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine;
b) in parte del patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Latisana e Palmanova e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest;
c) nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli".
7. All'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come individuati al comma 6.
8.
Dalla data di costituzione dei nuovi enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d), sono contestualmente soppressi:

a) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all' articolo 7 della legge regionale 17/2014 ;
b) l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2014 ;
c) l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2014 ;
d) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014 ;
e) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014 .