LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 17
1.
Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di otto consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.