LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Capo IV
 Abrogazioni e entrata in vigore
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);
c) il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili);
d) la lettera b) del comma 4, le lettere a), b), c), h), i), j), l), m), o) e q) del comma 5 e i commi 14 e 16 dell' articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
e) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
f) le lettere a), c), d), e), f), g) e i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Art. 23
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.