LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 18/2016 )
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del Capo I, del Titolo II, è sostituita dalla seguente: << Albo dei dirigenti del comparto unico >>;

b)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Istituzione e gestione dell'Albo)
1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.>>;

c)
gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d)
la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: << Accesso, formazione, incarichi e procedimenti disciplinari >>;

e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 , per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:
a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;
b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;
c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei, per un numero pari ai posti messi a concorso, e rimane vigente per un periodo di due anni.>>;

f)
dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 8 bis
 (Mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni)
1. In materia di mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni di personale dirigente del Comparto unico, trovano applicazione, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 23, 24, 27 e 28.
Art. 8 ter
 (Procedimenti disciplinari e contenzioso)
1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contezioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.>>;

g)
l'articolo 9 è abrogato;

h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>;

2)
il comma 3 è abrogato;

i)
gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

j) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.>>;

2)
al comma 3 le parole:<< , oltre a quanto previsto dall'articolo 7, >> sono soppresse;

3)   ( ABROGATO )
4)   ( ABROGATO )
k) al comma 1 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera d) dopo le parole << di cui al comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << , qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione >>;

2)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;>>;

3)
la lettera f) è abrogata;

l)
al comma 3 dell'articolo 19 le parole:<< , sentito il Comitato di cui all'articolo 5, >> sono soppresse;

m)
il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;>>;

n)
il comma 7 dell'articolo 26 è abrogato;

o)
il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: << La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo. >>;

p) al comma 1 dell'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo periodo le parole << la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché >> sono soppresse e le parole << del personale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << del personale regionale, dirigente e non dirigente, >>;

2)
al secondo periodo le parole << del personale non dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << del personale dirigente e non dirigente >> e dopo le parole << degli enti medesimi >> sono aggiunte le seguenti: << e previa convenzione, >>;

3)
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: << L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi. >>;

q)
il comma 4 dell'articolo 29 è abrogato;

r)
al comma 2 dell'articolo 35 le parole << il CAL >> sono sostituite dalle seguenti: << CAL, ANCI e UNCEM >>;

s)
l'articolo 44 è abrogato;

t)   ( ABROGATA )
u)   ( ABROGATA )
v) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è abrogato;

2)   ( ABROGATO )
w)
le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 53 sono soppresse;

x)
le lettere iii) e jjj) del comma 1 dell'articolo 54 sono soppresse;

y)
il punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 è soppresso;

z) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.>>;

2)
i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 11 sono abrogati;

3)   ( ABROGATO )
4)
al comma 19 nel primo periodo le parole << per gli anni 2017 e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2017, 2018 e 2019 >> e le parole << di personale non dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente, >> e nel secondo periodo le parole << per gli anni 2017 e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2017, 2018 e 2019 >>;

5)
il comma 24 è abrogato;

aa) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;

2)
al comma 8 nel primo periodo le parole << sino al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, >>; il secondo periodo è soppresso;

bb)
i commi 1 e 2 dell'articolo 58 sono abrogati;

cc)
all'articolo 59 le parole << e delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 50, comma 2, 53, comma 2, lettere d) ed e), e 54, comma 1, lettere iii) e jjj), che hanno effetto dall'1 maggio 2019 >> sono soppresse.

Note:
1Numero 3) della lettera z) del comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 12, L.R. 18/2016.
2Numero 3) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
3Numero 4) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
4Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
5Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
6Numero 2) della lettera v) del comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.