LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 2
1. All' articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 11 le parole << negli anni ultimi otto anni >> sono sostituite dalle seguenti: << negli ultimi otto anni >>;

b)
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
<<12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 .
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.