LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 18
  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Assegnazione di personale)
1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.>>.