LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 13
 (Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON))
1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.
2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico medesimo; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.
4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2018:
1) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
2) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) per gli anni 2019 e 2020:
1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.