<<Art. 1 bis
(Articolazione della dirigenza consiliare)
1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti incarichi: a) Segretario generale;
b) Vice Segretario generale;
c) Direttore di Servizio;
d) Direttore di Staff.
2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vice Segretario generale assorbe anche l'eventuale preposizione a uno o più Servizi per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vice Segretario generale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.
4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
5. L'incarico di Segretario generale riveste carattere di fiduciarietà.>>.