LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Nelle more del recepimento del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), e al fine di dare continuità all'attività dei musei di interesse regionale e in conformità con il disposto dell' articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 un contributo straordinario di:
a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";
c) 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".
2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
l) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 29.
7.
8.
Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

9. All' articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 9 le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>;

b)
al comma 10 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.
11. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore delle manifestazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10.
12.
Dopo l' articolo 32 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<< Art. 32 quinquies
 (Variazioni sostanziali delle attività programmate)
1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.>>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
15. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Sistema museale regionale)
1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.
2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.>>;

b)
al comma 3 dell'articolo 6 le parole << della legge regionale 10/2008 , l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 7 le parole << ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h) >> sono sostituite dalle seguenti: << ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale >>;

d)
al comma 8 bis dell'articolo 7 le parole << solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) >> sono sostituite dalle seguenti: << le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale >>;

e)
il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<< 1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<< 1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.>>;

g)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole << della consulenza della Commissione >> sono sostituite dalle seguenti: << del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei >>;

h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Organismo regionale di accreditamento dei musei)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.
2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.
3. L'Organismo è composto:
a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;
c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;
d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;
e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.
6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.>>;

i)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
<< a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale", che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per la realizzazione dell'opera.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
19. La Regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISI del Friuli Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.
20. Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
21.
Il comma 32 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.
23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre Comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.
25. Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:
a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;
b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;
c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;
d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;
e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.
26. Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.
27. La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.
28. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella G, di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole soppresse al comma 11 da art. 119, comma 1, L. R. 8/2022