LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:
a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;
b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;
c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. , qualora già beneficiari degli stessi.
2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.
3. I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.
4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo 2023.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018 , ai quali è stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.
6. La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018 .
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 10 della legge regionale 9/2009 .
9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.
10. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione, relativi agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , sono prorogati al 30 novembre 2018.
11. I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali Regione - Unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.
12.
I commi 4 e 4 bis dell' articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati.

13.
A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all' articolo 10, comma 1, lettera l), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per attività e funzioni già svolte dalla Provincia di Udine e divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 20/2016 , sono riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi 145.000 euro, mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
16.
Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente periodo: << Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno. >>.

17. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 3, L. R. 13/2020
2Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 42, L. R. 13/2021