LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. Per l'anno 2018, le risorse di cui all' articolo 1, comma 42, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate al finanziamento delle linee contributive di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere a), b), c), c bis), d), f), h bis), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2018IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020
COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI112.332,07126.039,04122.676,53
ZIPR CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO119.889,96118.573,86113.210,33
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI MONFALCONE61.826,4661.826,4661.826,46


3. Le disponibilità di cui al comma 2 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all' articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
4. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è destinata la spesa complessiva di 898.201,17 euro, suddivisa in ragione di 294.048,49 euro per il 2018, di 306.439,36 euro per il 2019 e di 297.713,32 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 48.
5. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2019 a carico della Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.
6. Le risorse finanziarie concesse a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo 27 novembre 2017, n. 3884, non utilizzate per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), relative alla realizzazione e alla gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia nell'anno 2017, possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande di contributo di cui al medesimo articolo 63 pervenute per l'annualità 2018.
7. Per le finalità di cui al comma 6 PromoTurismoFVG comunica al Servizio competente in materia di turismo le esigenze finanziarie necessarie per ciascun progetto ammesso a contribuzione.
8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018) e dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea), relative agli "Accordi per l'innovazione".
9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare Accordi per l'innovazione con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo).
11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.
12.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11 >>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale 3/2015 , nell'importo massimo complessivo di un milione di euro, le risorse impegnate a favore delle Camere di commercio ai fini della concessione di contributi ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 3/2015 medesima che alla data del 15 settembre 2018 risultino non concedibili a causa di insufficienza di domande di contributo.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono confermate a ciascuna Camera di commercio in proporzione all'importo delle relative risorse non concedibili, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
15. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 14, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2018 l'importo delle risorse non concedibili di cui al comma 13.
16. All' articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: << promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale >>;

b)
dopo la lettera h bis) del comma 4 è inserita la seguente:
<<h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;>>;

c)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).>>.

17. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 la parola << promozione >> è sostituita dalla seguente: << valorizzazione >>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo, sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare, organizzati anche parzialmente con la formula <<business to consumer>>, sulla base della proposta presentata dall'ERSA in collaborazione con PromoTurismoFVG e ai fini dell'attuazione da parte di PromoTurismoFVG ai sensi dell' articolo 5 bis, comma 4 ter, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).>>;

c)
alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 la parola << promozione >> è sostituita dalla seguente: << valorizzazione >>;

d)
la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<
f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;>>;

e)
dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
<<f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";>>;

f)
alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole << la gestione >> sono inserite le seguenti: << condivisa con PromoTurismoFVG >> e le parole << agli articoli 15 e 16 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 15 >>;

g)
dopo la lettera n quater) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
<<n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.>>.

18. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 15 le parole << di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità >> sono sostituite dalle seguenti: << dei seguenti servizi per l'agriturismo >>;

b)
le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
<<1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 15 le parole << L'ERSA per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie >> sono sostituite dalle seguenti: << Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG >>;

e)
al comma 1 dell'articolo 16 le parole << L'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << PromoTurismoFVG >>.

19. Alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 57 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).>>;

b)
i commi 57 bis e 57 ter dell'articolo 6 sono abrogati.

20. Le modifiche apportate alle leggi regionali 50/1993, 8/2004, 25/1996 e 1/2004 dai commi da 16 a 19 hanno effetto dall'1 gennaio 2019.
21. L'ERSA presenta all'Assessore regionale alle risorse agricole i primi indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e i primi indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all' articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 8/2004 , come sostituita dal comma 17, lettera d), entro il 31 ottobre 2018.
22. Per le finalità previste dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/1996 , come modificato dal comma 18, lettera e), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.
23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale. approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.
24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.
25. Il fondo è ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle relative somme, solo se viene meno la necessità del suo impiego per avvenuta realizzazione dei progetti, per l'approvazione di variazioni finanziarie delle strategie di sviluppo locale che incidono sulle operazioni cui il fondo è dedicato ovvero per l'impossibilità di impiego del fondo medesimo per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020. Il fondo si estingue il 31 dicembre 2023 con la restituzione del finanziamento concesso.
26. Il finanziamento, concesso ai singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.
27 bis. A seguito dell'estensione della durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo di cui al comma 23 è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025 a favore dei gruppi di azione locale che presentano domanda, entro il 30 giugno 2023, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. A seguito della proroga, il fondo continua a operare con il medesimo importo del finanziamento già concesso e secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 26, fatta salva l'osservanza del comma 25 e delle seguenti disposizioni:
a) con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è disposta la proroga del fondo ed è concesso il contributo aggiuntivo corrispondente alla nuova scadenza del fondo;
b) il fondo si estingue al 31 dicembre 2025 con la restituzione delle relative somme all'Amministrazione regionale.
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28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
29. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1026 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Ligosullo (ora Treppo-Ligosullo) è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
30. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1046 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Prepotto è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
31.
Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << sia alla produzione primaria di prodotti agricoli sia >> sono sostituite dalle seguenti: << all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame ed >>.

32. I termini di cui all' articolo 2, comma 47, della legge regionale 31/2017 sono confermati e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33.
Al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 31/2017 le parole << previa notifica ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e solo a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto >> sono sostituite dalle seguenti: << e ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato >>.

34.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << trenta giorni >>.

35. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 30, lettera b), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le attività previste dall' articolo 11 della legge regionale 25/2002 sono svolte dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
36. Sono fatti salvi gli atti di approvazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 25/2002 adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
37.
Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << , nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, >> sono soppresse e le parole << salvo quanto disposto dai commi 41 e 42, dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia in relazione agli agglomerati industriali insistenti nei rispettivi territori comunali e possono essere esercitate anche in forma associata >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42 >>.

38. Con riferimento all' articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e all'articolo 10, comma 1, lettera b) e c), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all' articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 , nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ), afferenti i contributi per investimenti aziendali e per l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature - annualità contributiva 2017 - i termini per presentare il rendiconto da parte dei soggetti beneficiari sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario "de minimis" al Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caseificio, nonché per il rinnovo delle dotazioni occorrenti all'attività di trasformazione.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari e di computo metrico estimativo relativo alle opere e di preventivi relativi alle attrezzature.
41. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all' articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nelle ipotesi di operazioni di fusione o di conferimento di azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all'unificazione della struttura ricettiva, per ogni società di gestione dell'albergo diffuso interessata dalle operazioni risultanti dalla fusione ovvero dal conferimento di azienda è riconosciuto un contributo di 10.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati fino al massimo di 30.000 euro per procedimento, sulle spese professionali e notarili dell'operazione societaria, nonché sulle spese tecniche di unificazione delle procedure di gestione dell'albergo diffuso.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.
45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
47. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189/Pres (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 , (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), e successive modifiche ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di contributo delle società di gestione dell'albergo diffuso di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto regolamento, per l'anno in corso sono straordinariamente riaperti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 26 interpretato da art. 2, comma 12, L. R. 25/2018
2Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 4, L. R. 16/2019
3Parole aggiunte al comma 8 da art. 42, comma 1, L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 19, L. R. 13/2022
5Comma 25 sostituito da art. 3, comma 36, lettera a), L. R. 13/2022
6Comma 27 bis aggiunto da art. 3, comma 36, lettera b), L. R. 13/2022