LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 9
 (Operatori dell'agricoltura sociale)
1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all' articolo 2, comma 1 della legge 141/2015 :
a) gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;
b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall' articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 ;
c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell' articolo 3 della legge 141/2015 ;
d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;
e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.
(1)
5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2021
2Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2021