LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 4
 (Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2015 , come sostituito dall'articolo 1, il CAL continua a esercitare le sue funzioni nella composizione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 12/2015 integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali Comuni partecipano alle attività del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.