LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 3
 (Disposizioni di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 12/2015 , come sostituito dall'articolo 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.