LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 4
1. All' articolo 5 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Proposta di referendum di iniziativa degli elettori >>;

b)
al comma 1 le parole << La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale >>;

c)
al comma 2 le parole << non inferiore a 500 >> sono sostituite dalle seguenti: << non inferiore a 1.000 >>;

d)
al comma 3 le parole << non deve essere inferiore a 50 >> sono sostituite dalle seguenti: << non deve essere inferiore a 100 >>;

e)
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci >>.