LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 22
 (Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall' articolo 4 bis della legge regionale 5/2003 , come inserito dall'articolo 3, continua ad applicarsi la legge regionale 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui all' articolo 20, comma 2 quater, della legge regionale 5/2003 , come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.