LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito INPS) i costi per il pagamento delle indennità di cui all'articolo 8, commi da 8 a 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in conformità a quanto previsto dalla "Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell' art. 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 148/2015 , finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione".
2. Il riconoscimento dei costi di cui al comma 1 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, previa indicazione da parte dell'INPS del numero dei relativi pagamenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 300 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
4. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dello sviluppo del settore marittimo per l'economia della Regione, sostiene la realizzazione di interventi formativi di diffusione della cultura del mare e di orientamento al fine di avvicinare le nuove generazioni ai percorsi di istruzione e formazione che conducono alle professioni del mare.
5. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG Scarl (Mare FVG) un contributo straordinario a sostegno di una serie di interventi articolati nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un'ottica di continuità con le iniziative pilota realizzate da Mare FVG con il supporto della Regione nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 in collegamento con l'iniziativa NAV 2018.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.
7. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo III di Udine a sostegno delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corso dell'anno scolastico 2016/2017.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
12. Al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere al CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e per i Diritti Umani), un contributo a sostegno di azioni di coordinamento e di sviluppo di progetti inerenti ai temi della pace e della cooperazione allo sviluppo previste tra gli scopi statutari.
13. La domanda di concessione di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2018.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
15.  
( ABROGATO )
(2)
16.  
( ABROGATO )
(3)
17.  
( ABROGATO )
(4)
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il programma regionale "SiConTe. - Sistema di Conciliazione Integrato" - "Progetto Matelda" per l'erogazione dei contributi economici previsti dall'Avviso pubblico "SiConTe - Progetto Matelda supporto a soluzioni di conciliazione tra vita lavorativa e impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi di uscita da situazioni di violenza- contributi economici - anno 2018".
19. La concessione dei contributi di cui al comma 18 è disposta dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
20. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 15/2020
2Comma 15 abrogato da art. 43, comma 1, lettera mm), L. R. 22/2021
3Comma 16 abrogato da art. 43, comma 1, lettera mm), L. R. 22/2021
4Comma 17 abrogato da art. 43, comma 1, lettera mm), L. R. 22/2021